Corpo Bandistico Roveroni

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Corpo Bandistico di Santa Sofia
"Cesare Roveroni"

Fondato nel 1844

STATUTO SOCIALE


STATUTO DEL CORPO BANDISTICO “CESARE ROVERONI”

DEL COMUNE DI SANTA SOFIA

 

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

 

1. E' costituita con sede legale a Santa Sofia in Piazza Matteotti 1, ed operante nel territorio di Forlì-Cesena, l'associazione di promozione sociale denominata Corpo Bandistico “Cesare Roveroni” del Comune di Santa Sofia.

 

 

Art. 2

Finalità

 

  1. L'associazione, che opera nel territorio provinciale, persegue

attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e dei terzi, le seguenti finalità: conoscenza, diffusione e pratica della musica per banda.

  1. L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta.

 

  1. L’associazione si avvale prevalentemente delle attività

prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

(Per grandi manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali delle associazioni di promozione sociale, le stesse possono, per quell’evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alle associazioni medesime. Possono inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati).

 

 

Art. 3

Soci

 

  1. Il numero degli aderenti è illimitato.

 

 

 

  1. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.

 

 

Art. 4

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

 

  1. L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

 

  1. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

 

  1. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

 

  1. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

 

  1. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

 

  1. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:

a)    comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

b)    persistenti violazioni degli obblighi statutari;

 

  1. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

 

  1. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

 

Art. 5

Diritti e obblighi dei soci

 

  1. Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare i

soci sono obbligati:

a)    ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le

deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b)    a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti

dell’Associazione;

 

  1. I soci hanno diritto:

a)    a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b)    a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

c)     ad accedere alle cariche associative.

 

  1. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo

comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

 

 

Art. 6

Organi

 

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

 

  1. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

 

 

 

Art. 7

Assemblea

 

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.

  1. Essa si riunisce almeno una volta all'anno per la deliberazione del bilancio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
  2. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta.
  3. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno i 3/4 o 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
  4. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.
  5. . All’assemblea sono attribuite le decisioni più rilevanti quali:

-    eleggere le cariche associative;

-    eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

-    programmare le attività;

-    approvare il bilancio preventivo;

-    approvare il bilancio consuntivo;

-    approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto; stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;

-          deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

 

 

Art. 8

Il Consiglio direttivo

 

  1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 13, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

 

  1. Non sono ammessi meccanismi di cooptazione tranne nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico e il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino all’Assemblea successiva, che provvede alle nuove nomine.

 

  1. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

 

  1. Al Consiglio direttivo spetta di:

a)    curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

b)    predisporre il bilancio consuntivo;

c)     nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;

d)    deliberare sulle domande di nuove adesioni;

e)    provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione

che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la

determinazione della quota associativa annuale.

 

  1. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

 

  1. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 45 giorni e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/10 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

 

  1. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

 

  1. I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

 

Art. 9

Presidente e Rappresentante legale

 

  1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di

presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

 

  1. Al presidente è attribuita la rappresentanza legale di fronte a terzi

ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

 

  1. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio

direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

 

 

 

Art. 10

Segretario

 

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

-    provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

-    provvede al disbrigo della corrispondenza;

-    è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

-    predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio Direttivo entro il mese di marzo.

-    provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

 

 

 

 

Art. 11

Durata delle cariche

 

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

 

 

Art. 12

Risorse economiche

 

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

a)    quote e contributi degli associati;

b)    eredità, donazioni e legati;

c)    contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d)    contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e)    entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f)     proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g)      erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h)      entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i)       altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

  1. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

 

 

 

Art. 13

Bilancio

 

  1. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e

termina il 31 dicembre di ogni anno.

 

  1. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il

bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di marzo.

 

  1. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i

lasciti ricevuti.

 

  1. l’eventuale avanzo di gestione dovrà essere interamente reinvestito a

favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

 

 

Art. 14

Norma di rinvio

 

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa

riferimento al codice civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Prof. Bandini Oscar

 

 

 

 

 

 

 

Nota

 

Secondo l’art. 3 della L.R. 34/2002 le Associazioni di promozione Sociale sono dotate di uno statuto che prevede espressamente i seguenti requisiti:

 

a)    la denominazione e la sede legale;

 

b)    lo scopo;

 

c)     l’attribuzione della rappresentanza legale;

 

d)    l’assenza di fini di lucro, imtesa come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme dirette e differite;

 

e)    l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali;

 

f)     la democraticità dell’ordinamento interno, ed in particolare l’elettività delle cariche associative, l’uguaglianza degli associati anche in riferimento all’esercizio del voto individuale, nonché l’effettività del rapporto associativo. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Presidente della Regione sentito l’osservatorio regionale di cui all’art. 14, può consentire deroghe alla presente disposizione;

 

g)    i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;

 

h)    l’obbligo di redazione di rendiconti economico - finanaziari e le modalità di approvazione degli organi statutari;

 

i)      le modalità di scioglimento dell’associazione e l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, ai fini di utilità sociale.

 

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